Una società immobiliare riceveva una cartella di pagamento per omessi versamenti d'imposta derivanti da errori nelle compensazioni. Dopo aver impugnato l'atto, la contribuente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, pagando l'importo dovuto. L'Agenzia delle Entrate non notificava alcun diniego nei termini di legge. La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che anche l'impugnazione della cartella derivante da controllo automatizzato è definibile se rappresenta il primo atto con cui si comunica la pretesa fiscale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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