L'Agenzia delle Entrate contestava a una società e ai suoi soci maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore. I contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento e, dopo decisioni discordanti nei primi gradi di giudizio, promuovevano ricorso per cassazione. Nelle more del procedimento, la società e i soci aderivano alla definizione agevolata delle liti, saldando integralmente il debito fiscale secondo le norme della rottamazione delle cartelle. A seguito del versamento complessivo, i contribuenti rinunciavano al ricorso e l'Amministrazione Finanziaria confermava il regolare pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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