L'Agenzia delle Dogane ha notificato a un Gestore di un centro trasmissione dati due avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa, raccolta per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale. Il Gestore ha impugnato gli atti, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo in quanto semplice intermediario senza partecipazione al rischio d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che anche i centri trasmissione dati non autorizzati sono soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse. Svolgendo un'attività gestoria essenziale (ricezione scommesse, incasso e pagamento vincite), essi sono solidalmente responsabili del tributo. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità delle sanzioni, escludendo l'incertezza normativa per le annualità successive alla legge interpretativa del 2010.
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