La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di truffa a carico di un'imputata, dichiarando inammissibile il ricorso presentato. La difesa contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Gli Ermellini hanno stabilito che riproporre in sede di legittimità le medesime questioni di fatto già respinte in appello rende il ricorso non procedibile. Inoltre, è stato chiarito che il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento favorevole per negare le attenuanti, essendo sufficiente indicare i punti decisivi che ne giustificano il diniego.
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