La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21185/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di due imputati, chiarendo i requisiti di specificità dei motivi di appello. Un ricorso è stato respinto perché meramente riproduttivo di censure già confutate in appello. L'altro è stato giudicato inammissibile perché le conclusioni della difesa, inviate via PEC, erano generiche e prive di argomentazioni, non costituendo quindi un concreto esercizio del diritto di difesa.
Continua »