La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27332/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi di impugnazione non rientravano nel novero di quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Questa pronuncia ribadisce la severità dei criteri per l'ammissibilità del ricorso, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, evidenziando le conseguenze dell'inammissibilità ricorso patteggiamento.
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