La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'Art. 387-bis cod. pen., dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Il ricorrente aveva contestato genericamente la propria responsabilità e richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze erano prive di specificità e meramente riproduttive di quanto già esaminato in appello. Inoltre, la pluralità delle violazioni commesse alle prescrizioni dell'autorità impedisce il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis c.p., confermando la gravità della condotta.
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