La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici, non sollevati nel precedente grado di giudizio. La decisione sottolinea che le censure sulla determinazione della pena, se non specifiche e già presentate, non possono essere esaminate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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