Un Cittadino, condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Le critiche del Cittadino erano troppo generiche e non si collegavano in modo specifico alla sentenza precedente, che aveva già motivato adeguatamente la condanna, la pena e l'applicazione della recidiva. Di conseguenza, il Cittadino deve pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
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