La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 725/2024, ha stabilito che la proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo assuntore può legittimamente limitare l'impegno di pagamento ai soli crediti già insinuati nel passivo al momento della proposta stessa. Di conseguenza, è stata respinta l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, il cui credito era stato insinuato tardivamente. La Corte ha chiarito che la norma (art. 124 L. Fall.) crea una preclusione processuale per dare certezza alla procedura e favorirne la chiusura, senza violare i diritti dei creditori privilegiati, i quali sono comunque tenuti a rispettare i termini per l'insinuazione.
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