Un dipendente pubblico, forte di una precedente sentenza che gli riconosceva il diritto all'equiparazione stipendiale con il personale di un ruolo superiore, ha chiesto ulteriori somme. Egli sosteneva che l'equiparazione dovesse includere anche il calcolo dell'anzianità basato su classi e scatti, tipico del ruolo di riferimento. L'Amministrazione si è opposta. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione, stabilendo un principio fondamentale: l'equiparazione stipendiale non si estende automaticamente a componenti retributive, come l'anzianità, che presuppongono il possesso di una qualifica e una carriera mai avute dal lavoratore. Di conseguenza, la richiesta del dipendente è stata definitivamente respinta.
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