Un Condannato aveva ottenuto una quinta sospensione condizionale della pena, nonostante la legge preveda limiti a tale beneficio. La Corte d'Appello locale ha revocato questa sospensione, ritenendo che fosse stata concessa in violazione delle norme (Art. 164, comma 4, cod. pen.) a causa delle precedenti sospensioni. Il Condannato ha presentato ricorso, contestando la **revoca sospensione condizionale**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello e la validità della revoca, condannando il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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