La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena. Il caso riguardava un condannato che aveva già beneficiato due volte della misura. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, prima di procedere alla revoca, deve verificare se la causa ostativa (la precedente concessione) fosse già nota al giudice della cognizione che ha concesso il terzo beneficio. Se il giudice dell'esecuzione non compie questa verifica e non motiva sul punto, la sua decisione è illegittima. La pronuncia chiarisce la ripartizione di poteri tra giudice della cognizione e dell'esecuzione in materia di revoca sospensione condizionale.
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