La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un indagato per reati tributari e autoriciclaggio, la cui misura cautelare si basava su prove digitali provenienti da un altro procedimento. La difesa sosteneva l'illegittimità di tale utilizzo in assenza di un nuovo decreto di sequestro, la violazione delle norme sulla corrispondenza per l'analisi delle chat e l'interruzione della catena di custodia. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che i dati digitali, una volta lecitamente acquisiti e selezionati, diventano documenti che possono circolare tra procedimenti. Ha inoltre chiarito che i vizi del sequestro originario devono essere eccepiti tempestivamente e che l'analisi delle chat può essere delegata alla polizia giudiziaria sotto la direzione del PM, senza che ciò costituisca una violazione. L'eventuale interruzione della catena di custodia incide sull'attendibilità della prova, non sulla sua automatica inutilizzabilità.
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