Un contribuente acquista un'abitazione e un terreno adibito a giardino con atti separati, richiedendo l'agevolazione "prima casa" per entrambi. L'Agenzia delle Entrate nega il beneficio per il terreno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33629/2023, accoglie il ricorso del contribuente, stabilendo che per l'agevolazione prima casa pertinenze conta il vincolo funzionale e la volontà del proprietario, non la classificazione catastale o la potenziale vendita separata. Il giudizio è stato rinviato alla corte territoriale per una nuova valutazione basata su questi principi.
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