Compenso Fase Istruttoria: Anche una Sola Udienza Basta
La liquidazione dei compensi professionali per gli avvocati, specialmente in regime di patrocinio a spese dello Stato, è spesso fonte di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul compenso fase istruttoria, stabilendo che esso è quasi sempre dovuto, anche a fronte di un’attività apparentemente minima. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Un avvocato, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si opponeva a un decreto di pagamento che gli negava il compenso per la fase istruttoria di un procedimento penale. Il Tribunale di Parma aveva rigettato la sua opposizione, sostenendo che l’attività del legale si era limitata alla partecipazione a una singola udienza. In tale udienza era stato semplicemente aperto il dibattimento, ammesse le prove e la causa era stata rinviata per l’inizio effettivo dell’istruttoria. Secondo il giudice di merito, questa attività era da considerarsi meramente “antecedente e preliminare”, e quindi non dava diritto al compenso specifico per la fase istruttoria, liquidando unicamente la fase di studio.
L’avvocato, ritenendo leso il proprio diritto, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme sui parametri forensi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Riconoscimento del Compenso Fase Istruttoria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato, ritenendolo fondato e cassando la decisione del Tribunale. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 12, comma 3, lettera c) del D.M. 55/2014, che disciplina i parametri per la liquidazione dei compensi in ambito penale.
La Definizione Normativa della Fase Istruttoria
La norma citata definisce la fase istruttoria o dibattimentale in modo molto ampio e non tassativo. Essa include una serie di attività esemplificative come: le richieste, gli scritti, la partecipazione e l’assistenza relative ad atti e attività istruttorie, anche di carattere preliminare. Queste attività, che possono svolgersi sia in udienza pubblica sia in camera di consiglio, sono tutte quelle funzionali alla ricerca e alla formazione della prova. Rientrano in questo novero anche la preparazione delle liste testi, le citazioni, le notificazioni e l’esame di consulenti e testimoni.
Le motivazioni
Sulla base di questa ampia definizione, la Cassazione ha affermato che la fase istruttoria è “difficilmente ineludibile”. Il semplice fatto che l’avvocato abbia partecipato a un’udienza in cui si sono svolte attività propedeutiche all’istruzione probatoria – come l’ammissione delle prove – è sufficiente a integrare i presupposti per il riconoscimento del relativo compenso. Il ragionamento del Tribunale, che aveva declassato tale attività a mera fase preliminare non retribuibile autonomamente, è stato giudicato errato. La Corte ha sottolineato che la norma stessa include espressamente le attività “preliminari” nel perimetro della fase istruttoria. Di conseguenza, negare il compenso significa violare la normativa sui parametri forensi.
Le conclusioni
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Parma, in persona di un diverso magistrato. Quest’ultimo dovrà procedere a una nuova liquidazione del compenso, attenendosi al principio di diritto stabilito, e dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa ordinanza rafforza la tutela del lavoro dell’avvocato, riconoscendo il valore e la necessità di remunerazione anche per quelle attività che, sebbene preliminari, sono essenziali per il corretto svolgimento del processo.
È dovuto il compenso per la fase istruttoria se l’avvocato partecipa a una sola udienza di apertura del dibattimento?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il compenso per la fase istruttoria è dovuto anche in caso di partecipazione a una sola udienza in cui viene aperto il dibattimento, ammesse le prove e la causa viene rinviata, poiché tali attività rientrano nella definizione normativa di fase istruttoria.
Cosa comprende la fase istruttoria o dibattimentale secondo la normativa citata (d.m. 55/2014)?
Comprende a titolo esemplificativo: richieste, scritti, partecipazioni e assistenze relative ad atti e attività istruttorie, anche preliminari, che sono funzionali alla ricerca e alla formazione della prova, come la predisposizione di liste testi, citazioni e l’esame di testimoni.
Per quale motivo il Tribunale aveva inizialmente negato il compenso per la fase istruttoria?
Il Tribunale aveva negato il compenso ritenendo che l’attività del difensore, limitata a una sola udienza di rinvio, si fosse consumata in una fase “antecedente e preliminare” rispetto alla fase istruttoria vera e propria, liquidando di conseguenza solo la fase di studio.