Sanzioni NCC ZTL: La Cassazione sulla Sospensione Normativa e l’Accesso alle Aree Riservate
La questione delle sanzioni NCC ZTL rappresenta un tema complesso e dibattuto, che coinvolge la regolamentazione del trasporto pubblico non di linea e le competenze dei Comuni. Con l’ordinanza n. 29598/2023, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare chiarezza su un punto cruciale: la validità delle multe elevate per accesso in zone a traffico limitato in un periodo in cui la normativa di riferimento era sospesa. Analizziamo la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Una cooperativa titolare di licenza NCC, rilasciata da un comune dell’hinterland romano, si vedeva recapitare otto verbali di accertamento da parte della Polizia Municipale di un grande comune italiano. Le violazioni, commesse nel 2015, riguardavano la circolazione di un veicolo della cooperativa all’interno della ZTL e su corsie riservate ai mezzi pubblici senza la prescritta autorizzazione. La cooperativa proponeva opposizione a queste sanzioni, ma sia il Giudice di Pace sia, in secondo grado, il Tribunale rigettavano le sue istanze.
Le Decisioni dei Giudici di Merito
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto legittime le multe basandosi su una precedente sentenza del TAR del Lazio. Secondo il giudice d’appello, tale sentenza non aveva annullato integralmente le delibere comunali che imponevano oneri più gravosi per l’accesso alla ZTL, ma si era limitata a indicare che la comunicazione preventiva dovesse essere consentita con mezzi più moderni come PEC o messaggi. Di conseguenza, l’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso, secondo il Tribunale, rimaneva valido.
Sanzioni NCC ZTL e la Questione Normativa: L’Analisi della Cassazione
Contro la decisione del Tribunale, la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, basato principalmente su un errore di diritto: la mancata applicazione della normativa che aveva sospeso l’efficacia delle disposizioni utilizzate per sanzionarla.
La Sospensione dell’Efficacia dell’Art. 5-bis
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo principale del ricorso, ha dato continuità a un suo recente indirizzo giurisprudenziale (in particolare, Cass. n. 20278/2023 e Sezioni Unite n. 17541/2023). I giudici hanno chiarito che l’articolo 5-bis della legge quadro n. 21 del 1992, introdotto per regolamentare l’accesso dei servizi NCC nel territorio di altri comuni, non era in vigore nel 2015. La sua efficacia, infatti, era stata sospesa da una serie di interventi legislativi fino al 31 dicembre 2017. Poiché le infrazioni erano state commesse nel 2015, le sanzioni basate su una norma la cui efficacia era sospesa erano da considerarsi illegittime.
La Reviviscenza della Normativa Precedente
La Corte, tuttavia, ha precisato un punto fondamentale. La sospensione della nuova disciplina non creava un vuoto normativo né garantiva agli operatori NCC un diritto incondizionato di accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali. Invece, durante il periodo di sospensione, tornava in vigore la formulazione precedente della legge, in particolare gli articoli 3 e 11. Questa normativa, pur consentendo ai veicoli NCC l’uso delle corsie preferenziali, rinvia alla potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina concreta dell’esercizio del transito. Di conseguenza, i regolamenti comunali che condizionano l’accesso a un’autorizzazione preventiva o ad altri adempimenti (come il possesso di un ‘telepass’) sono da considerarsi legittimi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’attenta ricostruzione del quadro normativo e sulla sua evoluzione nel tempo. Il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile una norma (l’art. 5-bis) la cui efficacia era stata congelata dal legislatore. Le sanzioni NCC ZTL non potevano quindi fondarsi su tale articolo. Allo stesso tempo, la Cassazione ha evitato di creare un ‘liberi tutti’, riaffermando il potere dei Comuni di regolamentare la circolazione nel proprio territorio, come previsto dalla normativa originaria della legge 21/1992. La decisione, quindi, cassa la sentenza impugnata perché basata su un presupposto giuridico errato, ma non decide nel merito della legittimità della condotta della cooperativa.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa allo stesso per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà ora verificare se le condotte contestate alla cooperativa integrino un illecito amministrativo non sulla base dell’art. 5-bis, ma alla luce degli articoli 3 e 11 della legge 21/1992, nella formulazione vigente nel 2015. Questo significa che la legittimità delle multe dipenderà dalla conformità della condotta della cooperativa ai regolamenti comunali in vigore all’epoca, che potevano legittimamente prevedere un obbligo di autorizzazione preventiva per l’accesso alla ZTL.
Le multe per accesso in ZTL notificate a un NCC nel 2015 sulla base dell’art. 5-bis della legge 21/1992 sono legittime?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel 2015 la disposizione dell’art. 5-bis non era in vigore, poiché la sua efficacia era stata sospesa dal legislatore. Pertanto, le sanzioni irrogate sulla base di quella specifica norma non sono legittime.
La sospensione dell’art. 5-bis significa che i veicoli NCC avevano libero accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali?
No. La sospensione di quella norma ha fatto rivivere la formulazione precedente degli artt. 3 e 11 della legge 21/1992. Questa normativa precedente, pur consentendo l’uso delle corsie preferenziali, riconosce ai Comuni il potere di disciplinare l’accesso, ad esempio condizionandolo ad autorizzazioni preventive o altri adempimenti.
Qual è l’esito finale del procedimento per la cooperativa sanzionata?
La sentenza del Tribunale che confermava le multe è stata annullata. Il caso è stato rinviato allo stesso Tribunale, che dovrà riesaminare i fatti per verificare se le condotte della cooperativa costituiscano un illecito amministrativo secondo la normativa effettivamente vigente nel 2015 (cioè gli artt. 3 e 11 della legge 21/1992 nella loro formulazione originaria e i relativi regolamenti comunali).