Una società ha contestato un avviso di accertamento IMU, sostenendo che le porzioni di un'area edificabile destinate a opere pubbliche (strade, parcheggi, verde) non dovessero essere tassate. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio chiaro: le cosiddette IMU aree infrastrutturali rimangono soggette a imposta. La destinazione a pubblica utilità, infatti, non elimina il carattere edificabile dell'area ai fini fiscali. Questo vincolo incide solo sulla determinazione del valore venale (la base imponibile), che potrebbe essere inferiore, ma non comporta un'esenzione totale dal pagamento dell'IMU. La sentenza del giudice precedente è stata quindi annullata.
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