La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22623/2025, ha chiarito il termine di notifica delle sanzioni per omesso versamento di somme dovute a seguito di condono. Il caso riguardava una società che non aveva saldato il dovuto entro il 31 dicembre 2011. L'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di contestazione nel 2016. La Corte ha stabilito che il termine perentorio del 31/12/2011 si riferisce al pagamento da parte del contribuente, ma la successiva sanzione per inadempimento è soggetta al termine di decadenza generale di cinque anni, che decorre proprio da quella data. Pertanto, la notifica avvenuta nel 2016 è stata ritenuta tempestiva, ribaltando le decisioni dei giudici di merito.
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