Una società di costruzioni ha impugnato la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Asti, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice a favore del Tribunale di Milano e contestando lo stato di insolvenza. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo, evidenziando bilanci non approvati, un sistema di cash pooling privo di contratti scritti e fatture non emesse usate per gonfiare l'attivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata inderogabilmente entro la prima udienza del giudizio di primo grado, pena la decadenza. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello sul dissesto finanziario è risultata logica e completa, escludendo ogni vizio di motivazione apparente. La società perde definitivamente la causa.
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