Una società holding, che fungeva da centrale acquisti per il proprio gruppo, ha visto ridotta la sua detrazione IVA a causa dell'applicazione del meccanismo del pro rata. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che le fatture emesse come "acconto per trading" verso una controllata non erano operazioni commerciali, bensì operazioni finanziarie esenti da IVA. Tali operazioni, legate a un sistema di cash pooling e negoziazione di crediti, non essendo meramente occasionali ma strumentali all'attività principale, dovevano essere incluse nel calcolo del pro rata IVA, limitando così il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti.
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