La Corte di Cassazione ha affrontato un caso cruciale sulla **validità notifica PEC liquidazione giudiziale**. Una società debitrice contestava l'apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo l'invalidità della notifica ricevuta tramite un indirizzo PEC assegnato d'ufficio dal Registro delle Imprese, poiché il suo indirizzo originale era inattivo. La società contestava anche la prova del credito da parte della società creditrice, che aveva acquisito il credito tramite cartolarizzazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la validità della notifica all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, anche se d'ufficio, dato l'obbligo delle imprese di mantenere un domicilio digitale attivo. Ha inoltre ribadito che la prova del credito può essere desunta da vari elementi, non solo dal contratto di cessione.
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