Un'azienda acquista un immobile con un contratto preliminare di vendita regolarmente trascritto. Tuttavia, sul bene grava un'ipoteca iscritta prima del preliminare e, successivamente, un altro creditore avvia il pignoramento. L'acquirente propone opposizione di terzo all'esecuzione per bloccare la vendita forzata. I giudici di merito rigettano l'opposizione poiché il contratto preliminare conteneva una condizione risolutiva (mancato ottenimento di un leasing) che lo ha reso inefficace. La Corte di Cassazione conferma il rigetto, stabilendo che la mancata prova della titolarità del diritto esclude la legittimazione all'opposizione. Inoltre, chiarisce che l'ipoteca iscritta anteriormente prevale sempre sulla trascrizione del preliminare, consentendo al creditore ipotecario di vendere il bene libero da vincoli.
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