La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di una debitrice contro un'esecuzione forzata, chiarendo il concetto di 'pignoramento luoghi del debitore'. La Corte ha stabilito che un cantiere edile, anche se situato su una via pubblica, è considerato un 'luogo appartenente al debitore' ai sensi dell'art. 513 c.p.c., se in esso viene esercitata stabilmente l'attività d'impresa. Di conseguenza, il pignoramento dei beni mobili presenti in tale luogo è legittimo, senza necessità di ulteriori formalità relative alla disponibilità diretta dei beni o al consenso di terzi detentori.
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