Un professionista, incaricato come curatore fallimentare, finisce agli arresti domiciliari per presunto interesse privato in atti d'ufficio. L'indagato ricorre in Cassazione contro la misura. Tuttavia, prima della decisione, la misura stessa viene revocata, rendendo l'appello inutile. La difesa, quindi, presenta una rinuncia al ricorso. La Cassazione lo dichiara inammissibile, ma stabilisce un importante principio su rinuncia al ricorso e spese processuali: poiché la rinuncia deriva da un evento favorevole non imputabile all'imputato, quest'ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
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