La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44915/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per i reati di sostituzione di persona e truffa. La Corte ha ribadito che i due reati possono concorrere, poiché tutelano beni giuridici diversi: la fede pubblica per la sostituzione di persona e il patrimonio per la truffa. Il delitto di cui all'art. 494 c.p. ha carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica, non verso la truffa. È stato inoltre confermato che la decisione di non concedere pene sostitutive, se adeguatamente motivata, è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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