La Corte di Cassazione ha chiarito che la vendita di un bene non più in produzione non determina automaticamente la nullità del contratto per impossibilità della prestazione. Se il venditore, non essendo l'unico rivenditore, ha la possibilità di reperire il bene altrove, la mancata consegna costituisce un inadempimento contrattuale. In questo caso, una concessionaria non è riuscita a consegnare un'auto ordinata, sostenendo la nullità dell'ordine per impossibilità originaria. La Corte ha respinto questa tesi, confermando il diritto dell'acquirente al recesso e alla restituzione del doppio della caparra, poiché l'impossibilità non era assoluta e definitiva.
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