Un professionista, in qualità di acquirente, stipula un contratto preliminare per un immobile, tacendo deliberatamente al venditore alcune complessità giuridiche di cui era a conoscenza grazie alla sua professione. Tali difficoltà rendevano impossibile per il venditore rispettare i tempi stretti per la stipula del contratto definitivo. L'acquirente chiede quindi la restituzione del doppio della caparra per inadempimento. La Corte di Cassazione, tuttavia, conferma la decisione dei giudici di merito, sancendo l'annullamento del contratto per dolo. Il silenzio dell'acquirente su informazioni essenziali è stato considerato un raggiro determinante per viziare il consenso del venditore, che quindi vince la causa.
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