La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di inadempimento di un contratto preliminare per la vendita di quote di una società immobiliare. La promissaria acquirente si era rifiutata di stipulare il definitivo, lamentando vari inadempimenti della controparte, tra cui la mancata cancellazione di un'ipoteca. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato stabilito che l'inadempimento più grave, tale da giustificare il recesso della parte venditrice e la ritenzione della caparra, era quello della parte acquirente, che si era rifiutata di pagare la quasi totalità del prezzo a fronte di presunte mancanze della controparte ritenute di scarsa rilevanza.
Continua »