Un locatore ha agito contro le società conduttrici per il mancato pagamento di un canone di locazione aumentato secondo una clausola di "canone a scaletta". La Corte d'Appello aveva dichiarato nulla tale clausola. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, affermando la generale legittimità del canone a scaletta nei contratti di locazione ad uso non abitativo. La Suprema Corte ha chiarito che tale pattuizione, se predeterminata al momento della stipula, non mira ad aggirare i limiti di aggiornamento ISTAT, ma a modulare l'onere economico del conduttore nel tempo, spesso per agevolare l'avvio di un'attività commerciale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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