Una cittadina, assolta in primo grado, ha richiesto l'attestazione del passaggio in giudicato parziale della sentenza penale, dato che solo la parte civile aveva proposto appello. Il Tribunale ha rigettato l'istanza, ritenendo che il giudicato fosse differito alla fine del processo d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'attestazione del giudicato parziale è un atto amministrativo della cancelleria e non un provvedimento del giudice impugnabile.
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