Un debitore, dopo aver venduto un immobile, ha citato in giudizio il suo creditore per ottenere la cancellazione di un'ipoteca giudiziale. La Corte d'Appello ha confermato il diritto del debitore di agire in giudizio (legittimazione ad agire) anche dopo la vendita, ma ha chiarito che la semplice sospensione dell'esecutività di un decreto ingiuntivo non obbliga il creditore a procedere alla cancellazione ipoteca. Il rifiuto del creditore è stato comunque ritenuto illegittimo, portando a una sua condanna parziale al pagamento delle spese legali.
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