Una Banca aveva concesso un finanziamento ipotecario a una Società. Un secondo finanziamento estinse il primo, con una nuova ipoteca. La Società finì in amministrazione straordinaria. La Banca chiese l'ammissione al passivo con privilegio ipotecario. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ritenendo l'ipoteca revocabile tramite **azione revocatoria ordinaria**. La Cassazione ha confermato che, per la revocatoria ordinaria, il momento rilevante per la costituzione dell'ipoteca e per valutare il pregiudizio ai creditori è l'iscrizione (intavolazione) nei registri immobiliari, non la mera concessione. L'ipoteca nasce solo con l'iscrizione. Il ricorso della Banca è stato rigettato.
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