Un'Assicurazione ha richiesto a un Operatore Postale di eseguire un **bonifico domiciliato** per risarcire un Beneficiario. L'Operatore Postale ha però pagato la somma a un terzo sconosciuto, costringendo l'Assicurazione a pagare nuovamente il legittimo destinatario. L'Assicurazione ha citato in giudizio l'Operatore Postale per inadempimento contrattuale. Dopo una vittoria in primo grado, l'Operatore Postale ha ottenuto ragione in appello, sostenendo di aver agito con la dovuta diligenza nell'identificazione del ricevente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Assicurazione. Ha ribadito che l'Operatore Postale ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali di identificazione, non applicando per analogia norme sugli assegni e ritenendo irrilevanti le contestazioni sulla prova documentale. L'Assicurazione è stata condannata a pagare le spese legali.
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