Una società italiana acquistava macchinari da una holding olandese, la quale a sua volta li acquistava da una casa madre statunitense. La merce veniva spedita direttamente dagli USA all'Italia. La filiale italiana provvedeva allo sdoganamento e alla detrazione dell'IVA sulle importazioni. L'Amministrazione finanziaria contestava tale procedura, ritenendo che la società olandese dovesse nominare un rappresentante fiscale in Italia per gestire l'operazione come cessione interna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che l'importazione si perfeziona nel luogo di sdoganamento. Poiché i beni sono entrati nel territorio UE solo in Italia, la prima cessione tra USA e Olanda è fuori campo IVA per difetto di territorialità. La società italiana, avendo sdoganato i beni, è il legittimo importatore e può detrarre l'imposta assolta in dogana.
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