La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Azienda che chiedeva l'Usucapione di beni demaniali, nello specifico un piccolo appezzamento di terreno costiero con un terrapieno. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto l'usucapione, ritenendo il terrapieno un'opera artificiale non demaniale. La Corte d'Appello, invece, ha stabilito che l'area sottostante era una spiaggia, quindi bene demaniale e non usucapibile. La Cassazione ha confermato questa decisione, sottolineando che l'onere di provare la natura non demaniale del terreno, o la sua costruzione prima del 1865, spettava all'Azienda, che non ha fornito tale prova.
Continua »