Il Tribunale revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un cittadino, accogliendo la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate sul superamento dei limiti di reddito. Il cittadino proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che dal calcolo del reddito dovessero essere sottratti gli oneri deducibili, riducendo la somma sotto la soglia di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che, ai fini dell'ammissione al beneficio, rileva la reale capacità economica del richiedente. Di conseguenza, il reddito complessivo non deve essere depurato dagli oneri deducibili, in quanto tali spese sono comunque indicative di una disponibilità finanziaria. Il cittadino perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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