Una società in liquidazione ha contestato gli avvisi di accertamento IMU per i suoi immobili industriali non più in uso a seguito della cessazione dell'attività. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19471/2024, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, ai fini dell'IMU cessazione attività, l'imposta è dovuta sulla base del possesso e dell'iscrizione catastale dell'immobile, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La Corte ha distinto tali beni dagli "immobili collabenti", che sono esenti perché privi di rendita, e ha confermato che la liquidazione volontaria non dà diritto a una sospensione automatica del tributo.
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