Un'Assicurazione ha citato in giudizio due banche, accusandole di aver pagato erroneamente un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. L'Assicurazione chiedeva il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità bancaria assegno non trasferibile per negligenza nell'identificazione del beneficiario e nella verifica di eventuali contraffazioni. I giudici di merito hanno escluso la responsabilità delle banche, ritenendo che il pagamento fosse avvenuto a favore del legittimo intestatario e che le banche avessero agito con la dovuta diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Assicurazione e ribadendo che la clausola 'per conoscenza e garanzia' non equivale a una girata e che le banche avevano adempiuto ai loro obblighi.
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