La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19207/2024, ha stabilito che in caso di pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato, l'onere di provare l'effettivo danno subito e la falsità dei documenti presentati ricade su chi agisce in giudizio. La Corte ha inoltre confermato che l'invio di un assegno di importo elevato tramite posta ordinaria costituisce una condotta che può integrare una corresponsabilità del danneggiato, riducendo la responsabilità dell'istituto pagatore.
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