Un'azienda committente, dopo aver sostenuto i costi per eliminare i difetti di un macchinario causati dall'errato lavoro dell'appaltatore, chiede a quest'ultimo il rimborso. I giudici di primo e secondo grado respingono la richiesta, considerandola una 'domanda nuova' e diversa rispetto a quella iniziale di pagamento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla garanzia per vizi dell'opera: la richiesta di rimborso per le spese di riparazione non è una domanda nuova, ma una legittima espressione della garanzia stessa. I giudici devono guardare alla sostanza dei fatti, che sono rimasti identici, e non fermarsi a un'interpretazione formalistica. Vince quindi il committente, il cui diritto al rimborso dovrà essere riesaminato.
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