Una proprietaria ha citato in giudizio un'impresa edile per inadempimento appaltatore a causa di gravi infiltrazioni dal tetto appena ristrutturato. Mentre il Tribunale aveva inizialmente accolto la risoluzione del contratto, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto. I giudici hanno rilevato che la committente, avendo riparato il tetto senza demolirlo, aveva implicitamente dimostrato che l'opera non era totalmente inadatta alla sua destinazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, sottolineando inoltre che le domande subordinate di riduzione del prezzo erano state rinunciate poiché non riproposte espressamente in appello. Infine, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese legali anche del direttore dei lavori, chiamato in causa dall'appaltatore, in virtù del principio di causalità della lite.
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