Una società che gestisce un porto turistico ha contestato il pagamento della TARI, sostenendo di produrre solo rifiuti speciali e di provvedere autonomamente al loro smaltimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale sulla tassazione TARI aree portuali. La Corte ha stabilito che l'autosmaltimento non è sufficiente per ottenere un'esenzione automatica. La tassa è dovuta per la semplice occupazione di aree suscettibili di produrre rifiuti, anche solo per la presenza umana. Per ottenere una riduzione o esenzione per le superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali, il contribuente ha l'onere di presentare una specifica e preventiva dichiarazione al Comune, cosa che in questo caso non era avvenuta. Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento.
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