La Corte di Cassazione ha negato l'esenzione TARES a un'azienda che utilizzava ampi locali come magazzini per l'archiviazione di documenti. L'azienda sosteneva di non produrre rifiuti o, al più, rifiuti speciali gestiti autonomamente. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: la tassa sui rifiuti è dovuta sulla base della semplice potenzialità di un'area di produrre rifiuti, non sulla produzione effettiva. Esiste una presunzione legale di produttività. Per ottenere l'esenzione TARES magazzini, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare l'inidoneità oggettiva e permanente dei locali a generare rifiuti, una prova che non è riuscita a fornire. Di conseguenza, il Comune ha vinto la causa e l'azienda è stata condannata al pagamento del tributo.
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