L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'associazione culturale lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale per gli anni 2005 e 2006, richiedendo il pagamento di maggiori imposte dirette e IVA. L'ente ha fatto ricorso sostenendo che una precedente sentenza definitiva, relativa all'anno 2004, avesse già riconosciuto la propria natura non commerciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che il giudicato esterno tributario relativo a una specifica annualità non si estende in automatico agli anni successivi. Spetta al contribuente dimostrare l'identità assoluta delle situazioni di fatto, poiché la qualifica agevolata non può considerarsi acquisita per sempre. L'ente perde la causa e deve pagare le imposte accertate.
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