A seguito della soppressione di un Ente pubblico minerario, il liquidatore ha dichiarato la cessazione dell'attività e ha richiesto la restituzione del credito d'imposta accumulato. L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un parziale diniego di rimborso IVA, contestando la mancata fatturazione per autoconsumo dei beni immobili e delle attrezzature rimaste all'ente. Successivamente, ha emesso un avviso di accertamento per recuperare l'imposta dovuta su tali beni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo la legittimità del diniego di rimborso IVA. Poiché l'attività era formalmente cessata su richiesta del liquidatore, il passaggio dei beni all'Ente pubblico successore costituisce autoconsumo imponibile. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la decisione ai giudici di secondo grado per verificare l'eventuale duplicazione d'imposta.
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