Un cittadino ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'Appello favorevole a un ente pubblico regionale. L'ente si è costituito con controricorso. Prima dell'udienza, la parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che questa scelta estingue il giudizio senza necessità di accettazione della controparte, trattandosi di un atto unilaterale recettizio. Di conseguenza, la sentenza impugnata è passata definitivamente in giudicato. I giudici hanno inoltre stabilito la compensazione integrale delle spese tra le parti. Infine, la Corte ha confermato che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, misura riservata esclusivamente alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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