Una società committente, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello sfavorevole in una causa per il pagamento di onorari professionali ad alcuni architetti, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Tuttavia, non avendo notificato tale rinuncia alla controparte, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché estinto. La Corte ha stabilito che la rinuncia non notificata, pur non producendo l'effetto estintivo, manifesta la mancanza di interesse a proseguire il giudizio, condannando la società rinunciante al pagamento delle spese legali secondo il principio di causalità.
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