L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la mancata effettuazione e il mancato versamento delle ritenute fiscali quale sostituto d'imposta, emettendo sia un avviso di accertamento sia un separato atto sanzionatorio. La società ha aderito alla pace fiscale per definire il debito principale e ha richiesto l'azzeramento della sanzione separata, qualificandola come accessoria. L'ente impositore ha respinto la richiesta per la parte sanzionatoria, sostenendo che si trattasse di una violazione meramente formale e autonoma. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che le penalità per omesso versamento costituiscono sanzioni collegate al tributo. Di conseguenza, la sanatoria dell'imposta principale estingue automaticamente anche le sanzioni contestate con atto separato, senza dover pagare ulteriori somme.
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