Un cliente si opponeva al pagamento della parcella di un avvocato, sostenendo di non avergli mai conferito l'incarico di redigere un contratto preliminare. La Cassazione ha stabilito che la prova dell'incarico professionale può essere fornita anche in via presuntiva, senza un accordo scritto. La firma del cliente sul contratto preliminare, inserito in una complessa strategia legale ideata dal professionista per un acquisto immobiliare sicuro, è stata ritenuta un comportamento concludente. Questo, unito ad altri indizi, ha dimostrato l'accettazione dell'intero piano di lavoro dell'avvocato, che ha quindi vinto la causa, ottenendo il diritto al compenso per tutta l'attività svolta.
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